Art. 15 LSerFi dal 2024
Art. 15 Documentazione e rendiconto Documentazione
1 I fornitori di servizi finanziari tengono una documentazione adeguata relativa a:a. i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi;b. l’informazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato a un cliente di fruire di un servizio conformemente all’articolo 14;c. i servizi finanziari forniti ai clienti.
2 Nel caso della consulenza in investimenti, i fornitori di servizi finanziari tengono inoltre una documentazione relativa alle esigenze dei clienti e ai motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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