LSerFi Art. 15 - Documentazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 15 LSerFi dal 2024

Art. 15 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 15 Documentazione e rendiconto Documentazione

1 I fornitori di servizi finanziari tengono una documentazione adeguata relativa a:

  • a. i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi;
  • b. l’informazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato a un cliente di fruire di un servizio conformemente all’articolo 14;
  • c. i servizi finanziari forniti ai clienti.
  • 2 Nel caso della consulenza in investimenti, i fornitori di servizi finanziari tengono inoltre una documentazione relativa alle esigenze dei clienti e ai motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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