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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 148 OETV dal 2022

Art. 148 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 148 Illuminazione, indicatori di direzione lampeggianti e altre esigenze

1 Sul carrozzino laterale devono essere applicati, nel punto più esterno possibile, una luce di posizione davanti e una luce di coda e un catarifrangente dietro che possono essere riuniti in un solo dispositivo; le luci devono sempre accendersi con quelle del motoveicolo. Sui carrozzini laterali è ammessa una luce di fermata.

2 La disposizione e l’angolo di visibilit? degli indicatori di direzione lampeggianti si fondano sull’allegato 10. (1)

3 Le disposizioni dell’articolo 73 capoverso 2 concernenti la forma, la simmetria e l’altezza di montaggio non si applicano all’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti per motoveicoli con carrozzino laterale.

4 L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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