Art. 146a LAgr dal 2025

Art. 146a (1) Animali da reddito clonati e animali da reddito geneticamente modificati
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’importazione e alla messa in commercio di animali da reddito clonati e di animali da reddito geneticamente modificati, nonché dei loro discendenti.
(1) Introdotto dall’all. n. 8 della L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.