CPM Art. 144 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 144 CPM dal 2023

Art. 144 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 144 Gestione infedele

1 Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. … (1)

3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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