Art. 144 CPM dal 2023

Art. 144 Gestione infedele
1 Chiunque, in atti dell’amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d’altre cose che servono all’armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. … (1)
3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.