Art. 143 CPM dal 2023

Art. 143 Accettazione di vantaggi (1)
1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attivit di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (2)
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).(2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099).
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