Art. 142 ORC dal 2025
Art. 142 Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza Fusione
1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti: (1) a. il contratto di fusione (art. 90 LFus);b. (1) i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 89 Lfus);c. le relazioni di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);d. le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);e. la decisione di approvazione della fusione dell’autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);f. in caso di una fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione del nuovo ente giuridico.
2 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.