CCS Art. 142 - Maggioranze richieste

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 142 CCS dal 2024

Art. 142 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 142 Maggioranze richieste

1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Citt , Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.


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