Art. 14 LFus dal 2023
Art. 14 Rapporto di fusione
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.
2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.
3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:a. lo scopo e le conseguenze della fusione;b. il contratto di fusione;c. il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente la qualit di membro dei soci della societ trasferente in seno alla societ assuntrice;d. se del caso, l’importo dell’indennit e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un’indennit ;e. le particolarit concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;f. se del caso, l’importo dell’aumento di capitale della societ assuntrice;g. se del caso, l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilit personali dei soci della societ trasferente risultanti dalla fusione;h. in caso di fusione tra societ di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell’ambito della nuova forma societaria;i. le ripercussioni sui lavoratori delle societ partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;j. le ripercussioni sui creditori delle societ partecipanti alla fusione;k. se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.
4 In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova societ .
5 Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.