LFus Art. 14 - Rapporto di fusione

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 14 LFus dal 2023

Art. 14 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 14 Rapporto di fusione

1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.

2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.

3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

  • a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
  • b. il contratto di fusione;
  • c. il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente la qualit di membro dei soci della societ trasferente in seno alla societ assuntrice;
  • d. se del caso, l’importo dell’indennit e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un’indennit ;
  • e. le particolarit concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;
  • f. se del caso, l’importo dell’aumento di capitale della societ assuntrice;
  • g. se del caso, l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilit personali dei soci della societ trasferente risultanti dalla fusione;
  • h. in caso di fusione tra societ di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell’ambito della nuova forma societaria;
  • i. le ripercussioni sui lavoratori delle societ partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
  • j. le ripercussioni sui creditori delle societ partecipanti alla fusione;
  • k. se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.
  • 4 In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova societ .

    5 Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    134 III 255 (4A_440/2007)Edition eines Unternehmensbewertungsberichts im Klageverfahren nach Art. 105 FusG. Aus Art. 14 und 16 FusG kann nicht abgeleitet werden, das Fusionsgesetz behandle einen Bewertungsbericht als integral nicht zu offenbarendes Geschäftsgeheimnis (E. 2.3). Im Klageverfahren nach Art. 105 FusG muss es der klagenden Partei möglich sein, den Beweis mit allen Beweismitteln und somit grundsätzlich auch mit dem Bewertungsbericht zu führen (E. 2.4). Beruft sich die herausgabepflichtige Partei auf im Bewertungsbericht enthaltene Geschäftsgeheimnisse, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen (E. 2.5). Fusion; Beschwerdegegner; Gesellschaft; Bewertungsbericht; Beweis; Aktien; Klage; Einsicht; Fusionsgesetz; Geschäftsgeheimnis; Nebenintervenienten; Aktionär; Beschlussfassung; Gesellschafter; Edition; Klageverfahren; Geschäftsgeheimnisse; Gesellschaften; Aktionäre; Kantons; Bezirksgericht; Entscheid; Fusionsbericht; Urteil; Fusionsvertrag; Aktiensplit