Art. 139b CCS dal 2024
Art. 139b (1) Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto
1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. (2)
2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.
3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
(1) Accettato nella [votazione popolare del 9 feb. 2003], in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – [RU 2003 1949]; [FF 2001 4315 ]4511, [2002 5783], [2003 2713 ][3394 ][3401]). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.
(2) Accettato nella [votazione popolare del 27 set. 2009], in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – [RU 2009 6409]; [FF 2008 2421 ][2437], [2009 13 ][7599]).
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