LD Art. 132 - Disposizioni transitorie

Einleitung zur Rechtsnorm LD:



Art. 132 LD dal 2023

Art. 132 Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 132 Disposizioni transitorie

1 Le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.

2 Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.

3 A contare dall’entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925 (1) sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.

4 Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.

5 I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all’articolo 116.

6 I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.

7 ... (2)

(1) [CS 6 475; RU 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2]
(2) Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.