CPM Art. 131 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 131 CPM dal 2023

Art. 131 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 131 Furto (1)

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere,
se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata,
se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilit d’accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto.

Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni seha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.