Art. 13 LMD dal 2025

Art. 13 Opposizione alla procedura della multa disciplinare
1 Il rappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.
2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordinario; è fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 LUSN (1) .
(1) RS 741.71Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.