LFus Art. 13 - Contenuto del contratto di fusione

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 13 LFus dal 2023

Art. 13 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 13 Contenuto del contratto di fusione

1 Il contratto di fusione contiene:

  • a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica delle societ partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica della nuova societ ;
  • b. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sulla qualit di membro dei soci della societ trasferente in seno alla societ assuntrice;
  • c. i diritti che la societ assuntrice garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;
  • d. le modalit di scambio delle quote sociali;
  • e. la data a decorrere dalla quale le quote sociali o i diritti societari conferiscono il diritto di partecipare all’utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolari modalit di tale diritto;
  • f. se del caso, l’importo dell’indennit di cui all’articolo 8;
  • g. la data a decorrere dalla quale gli atti della societ trasferente si considerano compiuti per conto della societ assuntrice;
  • h. tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione e ai soci amministratori;
  • i. se del caso, la designazione dei soci illimitatamente responsabili.
  • 2 Il capoverso 1 lettere c-f non si applica in caso di fusione tra associazioni.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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