Art. 13 LFus dal 2023
Art. 13 Contenuto del contratto di fusione
1 Il contratto di fusione contiene:a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica delle societ partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica della nuova societ ;b. il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sulla qualit di membro dei soci della societ trasferente in seno alla societ assuntrice;c. i diritti che la societ assuntrice garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;d. le modalit di scambio delle quote sociali;e. la data a decorrere dalla quale le quote sociali o i diritti societari conferiscono il diritto di partecipare all’utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolari modalit di tale diritto;f. se del caso, l’importo dell’indennit di cui all’articolo 8;g. la data a decorrere dalla quale gli atti della societ trasferente si considerano compiuti per conto della societ assuntrice;h. tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione e ai soci amministratori;i. se del caso, la designazione dei soci illimitatamente responsabili.
2 Il capoverso 1 lettere c-f non si applica in caso di fusione tra associazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.