ORC Art. 12c - Trasmissione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 12c ORC dal 2025

Art. 12c Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 12c Trasmissione

1 Gli atti scritti elettronici possono essere fatti pervenire agli uffici del registro di commercio mediate piattaforme di trasmissione come previsto dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 2010 (1) sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:

  • a. garantiscono la riservatezza (criptaggio) dei dati; e
  • b. (2) rilasciano una ricevuta munita di sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale elettronica ai sensi dell’articolo 2 lettere d e i FiEle (3) .
  • 2 L’UFRC può disciplinare lo svolgimento e l’automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato delle banche dati, struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative. (4)

    (1) RS 272.1
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).
    (3) RS 943.03
    (4) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 29 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

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