CCS Art. 126 - Gestione finanziaria

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 126 CCS dal 2024

Art. 126 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 126 Ordinamento finanziario (1) Gestione finanziaria

1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

5 La legge disciplina i particolari.

(1) Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

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