Art. 125 CPS dal 2024

Art. 125 Lesioni colpose
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (1) .
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
(1) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.