Art. 125 ORC dal 2025

Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi
1 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.