ORC Art. 123 - Iscrizione presso la nuova sede

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 123 ORC dal 2025

Art. 123 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 123 In Svizzera Iscrizione presso la nuova sede

1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.

2 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. (1) ...
  • b. se è necessario modificare lo statuto, la deliberazione concernente la modifica nonché una copia autenticata del nuovo statuto;
  • c. le firme autenticate delle persone che notificano l’iscrizione.
  • 3 La decisione in merito all’iscrizione del trasferimento di sede compete all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede. Informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare e gli ingiunge di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente. (2)

    4 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. (2)

    5 L’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta o il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. il trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e della nuova sede;
  • c. il domicilio legale della nuova sede;
  • d. la data del nuovo statuto, se è stato modificato.
  • 6 Se presso la nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i fatti che devono essere pubblicati sono iscritti nella nuova lingua.

    (1) Abrogata dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    92 I 400Umwandlung einer altrechtlichen Genossenschaft in eine Handelsgesellschaft. Eine vor dem 1. Juli 1937 gegründete, den Vorschriften des revidierten OR (Art. 828 ff.) nicht entsprechende Genossenschaft ohne Liquidation in eine Aktiengesellschaft oder in eine Gesellschaftmit beschränkter Haftung umzuwandeln, ist seit der Aufhebung der Verordnung vom 29. Dezember 1939 über die Umwandlung von Genossenschaften in Handelsgesellschaften durch Bundesratsbeschluss vom 1. April 1966 nicht mehr möglich. Genossenschaft; Umwandlung; Bundesrat; ÜBest; Genossenschaften; Recht; Handelsgesellschaft; Handelsregister; Über; Liquidation; Frist; Vereinsdruckerei; Verordnung; Aktien; Handelsgesellschaften; Aktiengesellschaft; Pseudogenossenschaften; ätte; Bestimmungen; öglich; Betrieb; Bundesrates; önne; Übergangszeit; änkt; össische; Betriebsaktiengesellschaft; Handelsregisterführer; Statuten; Gesellschaft