Art. 123 ORC dal 2025

Art. 123 In Svizzera Iscrizione presso la nuova sede
1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.
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3 La decisione in merito all’iscrizione del trasferimento di sede compete all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede. Informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare e gli ingiunge di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente. (2)
4 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. (2)
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6 Se presso la nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i fatti che devono essere pubblicati sono iscritti nella nuova lingua.
(1) Abrogata dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.