Art. 120a OETV dal 2022
Art. 120a (1) Autoveicoli con velocit massima di 10 km/h
Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocit massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:a. (2) non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente (art. 109). Se si richiede l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30, 31 e 39 ONC (3) ), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.b. gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari, se i cenni di mano per indicare la direzione sono ben visibili da davanti e da dietro.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4693]).
(3) [RS 741.11]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.