LCaGi Art. 12 - Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 12 LCaGi dal 2023

Art. 12 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 12 Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati

1 Le autorit che hanno diritto di consultare VOSTRA possono trattare soltanto i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali.

2 I dati penali di VOSTRA non possono essere conservati in una nuova collezione di dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione presa o un passo procedurale intrapreso.

3 Le autorit possono comunicare a terzi dati di VOSTRA soltanto in virtù di un’esplicita base legale formale e per il medesimo scopo per il quale hanno consultato i dati.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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