Art. 118b CCS dal 2024
Art. 118b (1) Ricerca sull’essere umano
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per quanto la tutela della dignit umana e della personalit lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libert della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la salute e la societ .
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.
(1) Accettato nella [votazione popolare del 7 mar. 2010], in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 – [RU 2010 1569]; [FF 2007 6099], [2009 5789], [2010 2317]).
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