CCS Art. 118b - Ricerca sull’essere umano

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 118b CCS dal 2024

Art. 118b Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 118b (1) Ricerca sull’essere umano

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per quanto la tutela della dignit umana e della personalit lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libert della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la salute e la societ .

2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

  • a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
  • b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
  • c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
  • d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.
  • (1) Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 – RU 2010 1569; FF 2007 6099, 2009 5789, 2010 2317).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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