CCS Art. 117b - Cure infermieristiche (2) *

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 117b CCS dal 2024

Art. 117b Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 117b (1) Cure infermieristiche (2) *

1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualit .

2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristi-che siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

(1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022 240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894).
(2) * Con disposizione transitoria.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.