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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 116 REDD dal 2022

Art. 116 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 116 Emendamento di un articolo (ex art. 111)


1. Ogni emendamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere adottato dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in Assemblea plenaria, dietro preliminare presentazione di una proposta. La proposta di emendamento, formulata per scritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale sar? esaminata. Quando riceve tale proposta, il cancelliere ne informa nel più breve tempo possibile tutti i membri della Corte.2. L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all’unanimit? dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solo per le necessit? del caso particolare per il quale è proposta.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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