Art. 116 LIFD dal 2023

Art. 116 Notificazione
1 Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.
2 Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.