OR Art. 1153 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 1153 OR dal 2025
Art. 1153
I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere:1. l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente;2. il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio;3. il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio;4. la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l’identità;5. la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;6. i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;7. il numero degli esemplari del titolo;8. il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.