E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 1153 OR dal 2023

Art. 1153 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1153

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere:

  • 1. l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente;
  • 2. il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio;
  • 3. il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio;
  • 4. la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantit? e dei segni atti a stabilirne l’identit? ;
  • 5. la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
  • 6. i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
  • 7. il numero degli esemplari del titolo;
  • 8. il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz