Art. 113 LEF dal 2024

Art. 113 Aggiunte (1)
La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all’atto di pignoramento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.