Art. 112b CCS dal 2024

Art. 112b (1) Promozione dell’integrazione degli invalidi (2) *
1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidit .
2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.
3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
(1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.