Art. 112 ORC dal 2025

Art. 112 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio
1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancellazione.
2 Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modifiche di cui occorre tenere conto nell’iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all’ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all’ente giuridico assuntore.
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