ORC Art. 112 - Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 112 ORC dal 2025

Art. 112 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 112 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio

1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancellazione.

2 Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modifiche di cui occorre tenere conto nell’iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all’ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all’ente giuridico assuntore.


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