Art. 112 LIFD dal 2024

Art. 112 Assistenza di altre autorit
1 Le autorit della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorit incaricate dell’esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorit se presumono che una tassazione sia incompleta.
2 Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell’amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d’assistenza.
3 Sono esonerati dall’obbligo d’informare e di comunicare gli organi dell’amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.