LStrl Art. 111d - Comunicazione di dati a Stati terzi

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 111d LStrl dal 2022

Art. 111d Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

  • a. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalit , il consenso deve essere esplicito;
  • b. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumit fisica della persona interessata; o
  • c. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.
  • 3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

    4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalit .

    5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

  • a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
  • b. organizzazioni internazionali;
  • c. soggetti di diritto privato. (1)
  • (1) Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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