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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 109g LStrl dal 2022

Art. 109g Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 109g Contenuto

1 Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:

  • a. il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (1) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (2) deve essere eseguita;
  • b. che lasciano la Svizzera volontariamente;
  • c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.
  • 2 Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:

  • a. il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
  • b. i dati biometrici;
  • c. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 2003 (3) sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
  • d. il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
  • e. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
  • f. i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
  • g. i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
  • h. i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneit? al trasporto di una persona;
  • i. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
  • j. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
  • k. le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
  • l. i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
  • m. i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
  • n. i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.
  • 3 I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

    4 La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

    (1) RS 311.0
    (2) RS 321.0
    (3) RS 142.51

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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