LIVA Art. 109 - Organo consultivo

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 109 LIVA dal 2023

Art. 109 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 109 Organo consultivo

1 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori. (1)

2 L’organo consultivo esamina le conseguenze degli adeguamenti della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione e delle prassi per i contribuenti e l’economia.

3 L’organo consultivo esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.