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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 107 REDD dal 2022

Art. 107 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 107 (ex art. 102)

1. Al fine di accertare se il ricorrente disponga o meno di mezzi finanziari sufficienti a far fronte integralmente o parzialmente ai costi che deve sopportare, egli è invitato a compilare una dichiarazione che specifichi le sue risorse, i suoi capitali, i suoi impegni finanziari nei confronti delle persone a carico e ogni altro obbligo pecuniario. La dichiarazione deve essere autenticata dalle autorit? interne competenti.2. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente interessata a presentare le sue osservazioni per scritto.3. Dopo aver acquisito le informazioni di cui al paragrafo 1, il presidente della Camera decide per la concessione o il diniego del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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