ORC Art. 106 - Notificazione e documenti giustificativi

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 106 ORC dal 2025

Art. 106 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 106 Istituto di diritto pubblico Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l’iscrizione di un istituto di diritto pubblico occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. il rinvio alle basi legali determinanti e alle decisioni di diritto pubblico dell’organo competente per la costituzione;
  • b. se del caso, lo statuto;
  • c. le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla nomina dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone autorizzate a rappresentare nonché, se del caso, alla designazione dell’ufficio di revisione;
  • d. le dichiarazioni dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano la loro elezione;
  • e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all’istituto di diritto pubblico un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultimo.
  • 2 Le indicazioni che già figurano in altri documenti non necessitano di ulteriori documenti giustificativi.

    3 Se è già stato attribuito all’istituto di diritto pubblico, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione. (1)

    (1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

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