OETV Art. 104b - Dispositivi di protezione laterale

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 104b OETV dal 2022

Art. 104b Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 104b (1) Dispositivi di protezione laterale

1 I veicoli della categoria M1 con un peso totale massimo di 3,50 t e i veicoli della categoria N1 devono essere conformi, per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto laterale, al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 95. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unit all’anno, è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica. (2)

2 Gli autocarri delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di una protezione laterale conformemente al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 73. (2)

3 Il capoverso 2 non si applica:

  • a. agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorit di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di protezioni laterali non è possibile per motivi tecnici e di uso;
  • b. ai veicoli militari.
  • (1) Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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