OR Art. 1036 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 1036 OR dal 2025
Art. 1036 Contenuto
1 Il protesto contiene:1. il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;2. la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;3. l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;4. la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.
2 In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.
3 Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.