Art. 9c CCS dal 2024

Art. 9c b. Privilegio (1)
Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge nuova.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.