Art. 99 CPC dal 2023
Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili
1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:a. non ha domicilio o sede in Svizzera;b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppured. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;b. nella procedura di divorzio;c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257).
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