LAgr Art. 99 - Allacciamento di altre opere

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 99 LAgr dal 2025

Art. 99 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 99 Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari Allacciamento di altre opere

1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennità per l’utilizzazione dell’opera esistente.


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