Art. 98 LPP dal 2022

Art. 98 Entrata in vigore
1 La presente legge sottost al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.
3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.
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Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60: 1° luglio 1984
Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.