LPP Art. 98 - Entrata in vigore

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 98 LPP dal 2022

Art. 98 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 98 Entrata in vigore

1 La presente legge sottost al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitermine singole disposizioni.

3 Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall’entrata in vigore della legge.

4 L’articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:

  • a. decorrono o divengono esigibili prima dell’entrata in vigore dell’articolo 83, o
  • b. decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall’entrata in vigore dell’articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza gi esistente al momento dell’entrata in vigore.
  • Art. 1 dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827).Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1985
    Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983
    Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
    Art. 60: 1° luglio 1984
    Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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