LStrl Art. 98 - Ripartizione dei compiti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 98 LStrl dal 2025

Art. 98 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 98 Ripartizione dei compiti

1 La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

2 Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 (1) sullo Stato ospite. (2)

3 I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

(1) RS 192.12
(2) Nuovo testo giusta l’art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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