Art. 97 Sezione 2: Trasformazione
1 Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione. (1)
2 La trasformazione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.
3 Si applicano per analogia gli articoli 89–95.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).