Art. 965 CCS dal 2025

Art. 965 Legittimazione
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.