OR Art. 964l -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964l OR dal 2025

Art. 964l Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964l Relazione

1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

  • 1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
  • 4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

    5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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