OR Art. 964k -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964k OR dal 2024

Art. 964k Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964k Obblighi di diligenza

1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

  • 1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
  • 2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
  • 3. un sistema che consenta la tracciabilit nella catena di approvvigionamento.
  • 2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

    3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

    4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.


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