OR Art. 964e -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 964e OR dal 2023
Art. 964e B. Tipi di prestazioni
1 Il pagamento a favore di enti statali può consistere in una prestazione in denaro o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:1. pagamenti per diritti di produzione;2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari e le altre imposte sul consumo; 3. le royalties;4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto socio dell’impresa nella misura in cui siano versati alle stesse condizioni applicate agli altri soci;5. i premi di firma, di scoperta e di produzione;6. i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d’accesso e altri corrispettivi per licenze o concessioni; 7. i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.
2 Per le prestazioni in natura devono essere indicati l’oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantit .
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