OR Art. 964e -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964e OR dal 2023

Art. 964e Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964e B. Tipi di prestazioni

1 Il pagamento a favore di enti statali può consistere in una prestazione in denaro o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:

  • 1. pagamenti per diritti di produzione;
  • 2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d’affari e le altre imposte sul consumo;
  • 3. le royalties;
  • 4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto socio dell’impresa nella misura in cui siano versati alle stesse condizioni applicate agli altri soci;
  • 5. i premi di firma, di scoperta e di produzione;
  • 6. i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d’accesso e altri corrispettivi per licenze o concessioni;
  • 7. i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.
  • 2 Per le prestazioni in natura devono essere indicati l’oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantit .


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