OR Art. 964c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964c OR dal 2025

Art. 964c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964c Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.

2 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

  • 1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
  • 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
  • 3 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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