OR Art. 964c -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 964c OR dal 2025
Art. 964c Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione
1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
2 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
3 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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