OR Art. 964b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 964b OR dal 2024

Art. 964b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 964b Scopo e contenuto della relazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attivit sugli aspetti summenzionati.

2 La relazione contiene in particolare:

  • 1. una descrizione del modello aziendale;
  • 2. una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
  • 3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure;
  • 4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalit di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi:
  • a. legati all’attivit dell’impresa,
  • b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
  • 5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attivit del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.
  • 3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

    4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

    5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

    6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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