OR Art. 963b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 963b OR dal 2025
Art. 963b Norme contabili riconosciute
1 Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:1. società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede;2. società cooperative con almeno 2000 soci;3. fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.
2 L’articolo 962a capoversi 13 e 5 si applica per analogia.
3 Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.
4 Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:1. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;2. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o3. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.